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Il trasferimento di residenza dall’Italia alla Svizzera: considerazioni sugli aspetti fiscali.

Nel corso degli ultimi anni in Svizzera, ed in particolare in Canton Ticino, abbiamo assistito all’arrivo di un consistente numero di italiani che hanno deciso di trasferire la propria residenza in territorio elvetico.

Il trasferimento della residenza, oltreché una “scelta di vita” è fondamentale ed estremamente delicato sotto il profilo fiscale.

Spesso, nonostante il trasferimento della residenza in Svizzera, alcuni contribuenti mantengono nel Bel Paese, come si vedrà a breve, “legami” economici o affettivi che potrebbero essere una vera e propria “spada di Damocle” per il contribuente stesso.

Italiani trasferiti in Svizzera: l’iscrizione all’AIRE

Altro aspetto, talvolta trascurato, è l’iscrizione all’AIRE dei contribuenti italiani trasferiti in Svizzera: tale iscrizione, seppur di carattere meramente “burocratico”, è la “condicio sine qua non” per cessare l’assoggettamento all’imposizione fiscale italiana (concetto ribadito dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze intercorse negli anni).

Qualora tale adempimento sia stato correttamente espletato sarà comunque necessario tenere in considerazione quello che il contribuente rilocalizzato “lascia in Italia”: un’eccessiva presenza di legami economici o affettivi potrebbe portare il fisco italiano a contestare l’effettivo trasferimento in Svizzera riattraendo il contribuente stesso a tassazione italiana con conseguenze non di poco conto.

Si pensi ad esempio a quei contribuenti italiani trasferitisi in Svizzera per lavoro che abbiano mantenuto in Italia la propria famiglia, abbiano il possesso permanente di un’abitazione in Italia, oppure ancora quei contribuenti che abbiano legami di tipo economico quali ad esempio la detenzione di partecipazioni in società italiane, cariche societarie, ecc…

Nel caso in cui il fisco italiano riscontrasse tali elementi (rectius indizi) avrà la possibilità di contestare l’effettivo trasferimento in Svizzera.

Svizzera paese fiscalmente trasparente e collaborativo

In aggiunta si ricorda che la Svizzera, ormai paese “fiscalmente trasparente e collaborativo” permane (ingiustamente, ndr) nella Black List italiana per l’imposta sul reddito delle persone fisiche: ciò comporta la c.d. “inversione dell’onere della prova” pertanto, una volta che il fisco italiano avrà appurato la sussistenza dei sopra citati indizi di residenza (richiesti ai contribuenti anche attraverso formulari inviati agli stessi) sarà onere del contribuente provare l’effettività del trasferimento con ogni mezzo disponibile.

In conclusione, in occasione del trasferimento in Svizzera, sarebbe opportuno, nel limite del possibile, tagliare qualsivoglia “ponte” con il Bel Paese al fine di evitare contestazioni da parte del fisco italiano che, seppur in alcuni casi possano essere considerate “prive di valide ragioni”, comportano per il contribuente l’onere di difendersi con il rischio di dover arrivare sino alla Suprema Corte (anticipando le maggiori imposte accertate, interessi e sanzioni già nei primi due gradi di giudizio) prima di vedersi riconosciuta l’effettività del trasferimento.

PM Consulenze SA rimane a Vostra disposizione per valutare i singoli casi e problematiche connesse.

Stefano Bassan
stefano.bassan@pmconsulenze.ch

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