Il 23 dicembre 2020 è stato siglato dalla rispettive autorità fiscali il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri tra Svizzera e Italia che andrà a sostituire quello in vigore dal 1974; ci vorranno circa due anni per l’entrata in vigore, tempo necessario per permettere ai rispettivi parlamenti di ratificare la convenzione nonché per avvallare l’accordo tramite un referendum da parte della confederazione elvetica qualora fosse richiesto.
L’accordo prevede sostanzialmente l’applicazione di due regimi: uno transitorio e uno ordinario.
Con il regime transitorio i frontalieri che lavorano o hanno lavorato nel Canton Ticino, dei Grigioni o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo, continueranno ad essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.
Con il regime ordinario i redditi da lavoro dipendente dei “nuovi frontalieri” verranno imposti a tassazione nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Tale imposta però non potrà essere superiore all’80% dell’imposta sui redditi da lavoro dipendente risultante dall’applicazione dell’imposta nel luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa. Lo stato in cui il lavoratore risiede impone a sua volta detti redditi a tassazione e provvede ad eliminare la doppia imposizione.
Interessante infine sottolineare come venga legittimata la figura del “lavoratore frontaliere” definendo tali le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine, che svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e che, in linea di principio, rientrano ogni giorno nel loro Stato di residenza.
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Michele Legoratto