L’art. 18 della Convenzione tra Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni esplicita quanto segue:
“Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”
Dopo tale premessa, ci teniamo a rendervi attenti al fatto che una pratica che crea non pochi problemi ai contribuenti residenti in Svizzera, e che percepiscono un reddito da pensione italiana, è il fatto che subiscono la doppia imposizione di suddetto reddito sia in Italia che in Svizzera.
Difatti a differenza di altri redditi conseguiti all’estero, la pensione erogata dall’INPS o da un ente analogo è un reddito imponibile in Svizzera ai sensi dell’articolo sopracitato, tale articolo si applica unicamente se fatto valere dal contribuente tramite una corretta procedura, nella quale viene attestato dall’autorità fiscale del paese di residenza che il beneficiario della pensione è residente in Svizzera e che vi sono gli elementi per richiedere il rimborso o l’esenzione dell’imposta sul reddito Italiana.
Tale procedura si concluderà inviando il corretto documento, attestato dall’autorità fiscale Svizzera all’autorità Italiana di competenza che provvederà ad effettuare il rimborso di imposte trattenute e/o a conferire l’esenzione dei futuri redditi erogati.
PM Group è a vostra disposizione per fornirvi consulenza sul tema in oggetto ed assistervi al fine di completare la procedura in modo efficiente ed efficace.
Mattia Calderoni info@pmconsulenze.ch