Nel corso del 2021 l’Agenzia delle Entrate italiana ha fornito (con la sua Risposta n. 418 del 18 giugno 2021) elementi utili a chiarire la sua controversa posizione in tema di tassazione del secondo pilastro previdenziale svizzero (meglio noto come LPP).
Sembra adesso possibile, per il contribuente, poter autonomamente decidere di assoggettare all’imposta sostitutiva il versamento della LPP anziché optare per la ritenuta da parte dell’intermediario.
Facciamo un passo indietro.
Dal 2017 l’imposizione delle rendite LPP è stata eguagliata a quelle dell’AVS; l’imposta sostitutiva è pari al 5% ed era sino a poco tempo fa applicata esclusivamente dagli intermediari italiani che ricevevano le somme dagli enti previdenziali svizzeri. Poteva, e può, accadere però che l’intermediario non applichi la ritenuta perché banalmente non possiede le informazioni di cui ha bisogno ( – informazioni complete sulla residenza fiscale del percettore; – l’indicazione precisa della natura delle somme; – nel caso delle pagamento delle rendite, la cadenza; – l’importo lordo cui applicare la ritenuta) ad oggi, con gli interventi dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente che l’intermediario recepisca i fondi e non è necessario che l’intermediario applichi la ritenuta.
Il contribuente ha facoltà, in occasione della sua dichiarazione dei redditi, di richiedere l’imposizione dei fondi percepiti all’imposta sostitutiva del 5%.
PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.
Carlo Castellano castellano@fiduciariafontana.ch
Angela Sorrenti sorrenti@fiduciariafontana.ch