A maggio 2019 la cittadinanza Svizzera ha approvato, nel quadro della RFFA, l’abrogazione degli statuti fiscali speciali cantonali ed a seguito di tale decisione nel luglio 2019, il Consiglio di Stato ticinese proponeva di abrogare l’esenzione soggettiva di cui le società a statuto speciale godevano ai fini dell’imposta cantonale di bollo sulle scritture private.
Malgrado i buoni propositi del Cantone, un’interpretazione letterale della Legge cantonale sul bollo avrebbe potuto spingere molte ex società ticinesi a statuto speciale a spostarsi verso altri Cantoni. In alcuni scenari, il costo fiscale ai fini del bollo cantonale avrebbe superato di circa una volta e mezzo quello causato dall’imposta sull’utile.
Tale incertezza giuridica avrebbe potuto assumere piena rilevanza tra qualche anno a seguito delle nuove nomine in capo alla Divisione delle contribuzioni e al DFE ed avrebbe rischiato di spingere le ex società a statuto speciale fuori dal Cantone, di fatto vanificando l’intento di riforma fiscale teso a mantenere sul territorio tali rilevanti contribuenti.
Le lett. h e i dell’art. 7 cpv. 1 LBol, in vigore dal 1° gennaio 2020 sono le risposte che si attendevano.
La formulazione aperta permetterà, se la prassi amministrativa lo concederà, di mantenere ed addirittura estendere l’esenzione a contribuenti ai quali questa era finora preclusa come le società orientate principalmente all’esportazione.
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Michele Legoratto