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DISOCCUPAZIONE FRONTALIERI

I lavoratori frontalieri hanno diritto all’indennità di disoccupazione nello Stato di residenza sino ad un massimo di 2 anni, secondo l’art. 65 del Regolamento UE 883/04. I frontalieri residenti in Italia possono quindi richiedere la NASPI, erogata dall’INPS. L’importo della NASPI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli quattro ultimi anni, fino a un massimo di circa 1.470.- €, (tale importo viene adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo). Dopo il sesto mese, oppure dopo l’ottavo mese per chi ha più di 55 anni, l’indennità si riduce del 3% al mese.

La domanda NASPI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi quattro anni, con un massimo di due anni. Per accedervi, è necessario essere disoccupati in modo involontario (licenziamento, fine contratto, dimissioni per giusta causa) e aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione del contratto di lavoro, oltre a 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. Dal 2025, i frontalieri che hanno dato dimissioni volontarie dovranno versare almeno 13 settimane di contributi all’AVS per ottenere la NASPI.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica importante riguardante la NASPI, il sussidio di disoccupazione italiano, che riguarda anche i lavoratori frontalieri. Dal 1° gennaio, chi si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato e viene poi licenziato da un nuovo impiego potrà accedere alla NASPI solo se avrà versato almeno 13 settimane di contributi all’AVS nell’ultimo anno; Prima della modifica, bastava anche un solo giorno di lavoro dopo le dimissioni per avere diritto alla NASPI in caso di licenziamento.

Inoltre, i frontalieri con riduzione dell’orario lavorativo presso il datore di lavoro attuale, hanno diritto al cosiddetto “guadagno intermedio” garantito dalla LADI svizzera, previa registrazione presso l’Ufficio Regionale di Collocamento. In caso di riduzione dell’orario di lavoro, il datore deve fornire un regolare preavviso, e il lavoratore deve:

  • Dimostrare di effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera;
  • Iscriversi all’Ufficio Regionale di Collocamento al fine di controllare le ricerche di lavoro effettuate;
  • Iscriversi alla Cassa Disoccupazione per ricevere le prestazioni ovvero le indennità di disoccupazione.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana SA

info@fiduciariafontana.ch

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