I “vecchi frontalieri” che detengono partecipazioni di controllo – sia in via diretta che indiretta – in una Società a Garanzia Limitata (SAGL) svizzera e che svolgono la propria attività lavorativa all’interno della stessa impresa, non possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall’Accordo tra Svizzera e Italia del 1974, questo quanto sostenuto dall’Amministrazione fiscale italiana.
In estrema sintesi, la tesi sostenuta dall’Amministrazione fiscale italiana è la seguente: secondo l’articolo 49, comma 1 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente è riconosciuto quando l’attività lavorativa viene eseguita sotto la direzione di terzi. In presenza di poteri decisionali tali da consentire al socio di influire in maniera determinante, sulla nomina e revoca degli amministratori, il rapporto di subordinazione tipico del rapporto di lavoro dipendente non si configura, pertanto viene meno il requisito principale per l’applicazione del citato accordo.
In conclusione, chi detiene quote rilevanti in una SAGL svizzera e presta la propria attività lavorativa all’interno della stessa società, rischia di non essere considerato un lavoratore dipendente e di conseguenza, di perdere il diritto ad accedere al regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori frontalieri.
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Fiduciaria Fontana SA