Per operazione triangolare si intende una operazione nella quale contemporaneamente:
- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni.
Si configurano principalmente tre tipologie di triangolazione, determinate dalla nazionalità degli operatori coinvolti:
- Triangolazione comunitaria: si configura qualora i tre operatori economici appartengono a tre diversi paesi comunitari.
- Triangolazione nazionale: si configura qualora fornitore e un cedente sono residenti nello stesso Stato, mentre l’acquirente finale è residente in un altro paese UE;
- Triangolazione comunitaria “impropria”: si configura qualora almeno uno degli operatori risieda in un paese extra-UE.
Nel presente contributo analizzeremo unicamente il caso della triangolazione impropria con promotore della triangolazione extra-UE
L’operatore italiano (IT), primo cedente, vende i beni al cliente svizzero (CH), promotore della triangolazione, la merce viene consegnata direttamente all’acquirente finale dall’operatore italiano.
Quali le implicazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto?
L’operatore italiano non effettua né una cessione all’esportazione (in quanto i beni sono diretti in un altro Stato membro), né una cessione intracomunitaria (in quanto il suo cessionario è un soggetto extra-UE), bensì una operazione interna, dovendo quindi emettere fattura al promotore svizzero dell’operazione, addebitandogli l’IVA italiana di legge. Si voglia notare che l’operatore svizzero non potrà recuperare detta IVA secondo quanto disposto dall’art. 38-ter del DPR 633/72 in quanto nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente tedesco, pone in essere una cessione di beni esistenti in Italia precludendo la possibilità della procedura di rimborso.
Quali soluzioni?
L’operatore svizzero può, pertanto, in via alternativa:
– nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, nel qual caso pone in essere:
- un acquisto non imponibile (art. 58 co. 1 DL 331/93);
- una cessione intracomunitaria (art. 41 co. 1 DL 331/93) nei confronti del cliente tedesco;
– nominare un proprio rappresentante fiscale in Germania, nel qual caso tra l’operatore italiano ed il rappresentante fiscale tedesco si realizza una cessione intracomunitaria;
– utilizzare un proprio rappresentante fiscale già operante in altro Stato membro, nel qual caso viene a configurarsi una triangolazione comunitaria.
PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto.
Cesare Vidale cesare.vidale@pmconsulenze.ch