Dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni IVA che interesseranno il settore delle vendite per corrispondenza.
Di principio, le forniture di beni effettuate da venditori esteri per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono all’imposta sull’importazione.
Sino al 31 dicembre 2018, per motivi di semplicità, se l’imposta sull’importazione (IVA da pagare in dogana, ndr.) non supera CHF 5.00 l’Amministrazione Federale delle Dogane rinuncia alla riscossione.
A partire dal 1 gennaio 2019 se il venditore estero per corrispondenza realizza, con forniture di beni di piccole quantità, una cifra d’affari in Svizzera di almeno CHF 100’000 annui, le vendite ai clienti svizzeri dovranno essere fatturate con l’addebito dell’IVA svizzera.
Tali imprese dovranno quindi monitorare la cifra d’affari conseguita e prevedibile per verificare la nascita dell’eventuale obbligo di annuncio ai fini IVA.
Il venditore sarà inoltre tenuto a versare l’IVA sugli invii che tipicamente soggiacciono all’imposta sull’importazione. Ne consegue che, a partire dal giorno di assoggettamento, il venditore estero per corrispondenza procederà all’importazione dei beni in proprio nome e, posto che sarà lui stesso ad essere considerato importatore, avrà diritto alla deduzione dell’imposta sull’importazione a titolo di imposta precedente.
Le imprese estere assoggettate alla nuova disciplina all’atto di annuncio ai fini IVA dovranno prestare garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o un deposito in contanti.
PM Consulenze è in grado di assumere l’incarico di rappresentate fiscale ai fini IVA e di rappresentavi con riferimento a tutte le pratiche conseguenti.
Stefano Bassan
stefano.bassan@pmconsulenze.ch